Di Franco Pedrazzini, Partner fondatore di ABPS Commercialisti Associati
LEGGE 199/2025, COMMI 427 E SEGUENTI: REGOLE, TEMPI E VINCOLO “MADE IN UE/SEE” (PER ORA)
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) reintroduce un’agevolazione in forma di “iperammortamento”, tecnicamente una maggiorazione fiscale del costo che incide esclusivamente sulla deduzione delle quote di ammortamento (o della quota capitale dei canoni di leasing) ai fini delle imposte sui redditi. Non si tratta, quindi, di un credito d’imposta: il vantaggio si manifesta nel tempo, tramite maggiori deduzioni e conseguente riduzione dell’imponibile IRES/IRPEF.
COME FUNZIONA LA MAGGIORAZIONE
Il comma 427 stabilisce tre scaglioni di incremento del costo di acquisizione (solo per ammortamenti/leasing):
+180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
+100% per la parte eccedente 2,5 milioni e fino a 10 milioni;
+50% per la parte eccedente 10 milioni e fino a 20 milioni.
L’agevolazione spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate in Italia.
AMBITO OGGETTIVO: BENI AGEVOLABILI E REQUISITI
Il comma 429 riconosce la maggiorazione per:
a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli Allegati IV e V alla L. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
b) beni materiali nuovi strumentali all’impresa per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (anche a distanza), inclusi gli impianti di stoccaggio; per il fotovoltaico sono agevolabili solo specifiche tipologie di moduli richiamate dalla norma.
La fruizione è inoltre subordinata a un percorso procedurale: l’impresa trasmette comunicazioni e certificazioni tramite una piattaforma gestita dal GSE (comma 430), mentre un decreto attuativo MIMIT-MEF deve definire modalità e termini (comma 433).
RIFERIMENTI TEMPORALI
Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (comma 427). Inoltre, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, la determinazione dell’acconto va effettuata senza considerare l’agevolazione (comma 434), con un effetto pratico di “rinvio” del beneficio in termini finanziari.
LIMITAZIONI SOGGETTIVE E CONDIZIONI DI ACCESSO
Il comma 428 esclude, tra gli altri, i soggetti in liquidazione volontaria, fallimento e procedure concorsuali (o con procedimento in corso), nonché le imprese colpite da sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001. Per chi accede, la spettanza è condizionata al rispetto della normativa su sicurezza del lavoro e alla regolarità contributiva.
IL VINCOLO SUL LUOGO DI PRODUZIONE: IL “MADE IN UE/SEE”
L’elemento più discusso è la clausola, inserita nel comma 427, che limita l’iperammortamento ai beni prodotti in uno degli Stati membri UE o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (che comprende tutti i 27 Stati membri della UE oltre a Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
In pratica, a parità di requisiti tecnici (allegati/interconnessione), l’origine produttiva extra UE/SEE – ad esempio Svizzera – oggi preclude l’accesso alla maggiorazione.
TELEFISCO 2026: L’ANNUNCIO DEL VICEMINISTRO LEO E COSA SIGNIFICA PER LA SVIZZERA
Lo scorso 5 febbraio, durante Telefisco 2026 il viceministro Maurizio Leo ha dichiarato l’intenzione del Governo di superare il vincolo “made in UE/SEE”, estendendo la misura “oltre il perimetro UE/SEE”, rinviando l’intervento a un prossimo provvedimento legislativo. Se l’annuncio dovesse tradursi in norma, si aprirebbe un canale competitivo rilevante per i produttori svizzeri di beni di investimento (macchinari e tecnologie 4.0, e in generale beni ammissibili): i clienti italiani potrebbero acquistare beni “made in Switzerland” senza perdere l’agevolazione, riducendo il differenziale fiscale oggi esistente.
In termini commerciali, l’iperammortamento diventerebbe un ulteriore argomento di vendita nelle trattative B2B verso imprese italiane, in particolare nei settori a forte intensità di capitale.
STATO DELL’ARTE
Va però tenuto presente che, ad oggi, la rimozione del vincolo territoriale richiede una modifica normativa del comma 427 (o norma equivalente) che non risulta ancora pubblicata: finché il testo di legge resta invariato, la limitazione UE/SEE continua ad applicarsi.