La Svizzera. Il fattore H: essere umani in un mondo in evoluzione 07 Aprile 2025

NUOVA FISCALITÀ PER I FRONTALIERI IN SVIZZERA

A cura di ABPS

Con l’entrata in vigore dell’accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, la normativa fiscale relativa ai lavoratori frontalieri in Svizzera ha subito una significativa trasformazione. Inoltre, con il Decreto-legge nr. 113 del 9 agosto 2024 (cd. Decreto Omnibus), sono state introdotte ulteriori novità in materia, prevedendo un regime di imposizione sostitutiva applicabile dal 1° gennaio 2024 a determinate categorie di lavoratori frontalieri.


Partiamo dall’accordo sottoscritto tra Italia e Svizzera: con decorrenza 17 luglio 2023, è stata modificata in modo rilevante la normativa sui frontalieri, partendo da una nuova definizione di “lavoratore frontaliero”, di “zona di confine” e soprattutto introducendo un nuovo criterio di tassazione dei redditi che si modifica in relazione alla data in cui il lavoratore frontaliero ha iniziato a svolgere la propria attività.


Con riferimento alla nuova definizione di “lavoratore frontaliero” (che, a differenza del precedente accordo del 1974, vale ora per entrambi i Paesi), e di “zona di confine”, devono sussistere le seguenti condizioni:


• essere fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova nella zona di 20 Km dal confine con l’altro Stato contraente. I Comuni interessati, sono stati specificatamente elencati negli allegati A (per quanto riguarda la Svizzera) e B (per quanto riguarda l’Italia) della procedura amichevole del 22 dicembre 2023 sottoscritta tra i due Paesi;
• svolgere un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera nell’altro Stato per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa d’affari di detto altro Stato. Per area di frontiera, per la Svizzera si devono intendere i Cantoni dei Grigioni, Ticino e Vallese; per l’Italia le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano;
• ritornare quotidianamente al proprio domicilio principale di residenza. Rispetto a questa condizione, l’accordo prevede che può ritenersi avverata se il lavoratore non rientra al proprio domicilio per motivi professionali per un massimo di 45 giorni in un anno, esclusi i giorni di ferie e di malattia.


Per quanto riguarda invece la nuova modalità di tassazione dei redditi, la nuova regolamentazione fiscale introduce un criterio fortemente differenziato dalla vecchia normativa. Si passa da una tassazione esclusiva in Svizzera ad una tassazione concorrente tra la Svizzera (mediante una tassazione di una ritenuta alla fonte) e l’Italia (assoggettando a tassazione il reddito prodotto all’estero attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi Modello Unico).

In considerazione della tassazione concorrente, per ogni Stato vengono previsti specifici meccanismi finalizzati ad eliminare la doppia tassazione:


• per quanto riguarda la Svizzera, viene prevista una riduzione del 20% sulla fiscalità derivante dal reddito svizzero;
• per quanto riguarda l’Italia, viene riconosciuta una franchigia in esenzione d’imposta pari ad € 10.000 (innalzata rispetto alla previdente normativa che prevedeva per i frontalieri “fuori fascia” una franchigia in esenzione pari ad € 7.500) e la spettanza del credito per le imposte svizzere pagate all’estero (ai sensi dell’articolo 165 del TUIR).


È evidente che il nuovo criterio di tassazione risulta essere particolarmente impattante per i “nuovi” frontalieri, sia in termini di adempimenti che di incidenza fiscale:


• i “nuovi” frontalieri dovranno presentare ogni anno in Italia una dichiarazione dei redditi per assoggettare alla fiscalità italiana i redditi da lavoro dipendente percepiti da datori di lavoro svizzeri (e recuperare le imposte già trattenute all’estero sui redditi stessi). Con la previgente normativa, i frontalieri “di fascia”, per i medesimi redditi, non avevano alcun adempimento da assolvere in Italia, venendo considerata tale situazione reddituale una deroga rispetto al worldwide taxation principle;
• dovendo di fatto assoggettare tali redditi alla fiscalità italiana e non più a quella svizzera (attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia), si dovrà versare un conguaglio d’imposta derivante dalla maggiore incidenza fiscale italiana
rispetto a quella svizzera.

È importante precisare che la nuova normativa ha di fatto previsto uno spartiacque tra i “nuovi” ed i “vecchi” frontalieri, in particolare:


• i “vecchi” frontalieri, intendendo per tali coloro che hanno svolto un’attività di lavoro dipendente in Svizzera fra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023 (data di entrata in vigore del nuovo accordo), continueranno ad applicare la previgente normativa e quindi ad essere tassati esclusivamente in Svizzera, anche in caso di cambiamento del posto di lavoro. Questi soggetti hanno di fatto acquisito di diritto lo “status” di “vecchio” frontaliero che potranno mantenere fino alla pensione;
• i “nuovi” frontalieri, intendendo per tali coloro che hanno iniziato o inizieranno un’attività di lavoro dipendente in Svizzera
a partire dal 17 luglio 2023, i quali saranno assoggettati ad una tassazione concorrente con obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia.


Altra precisazione importante riguarda i lavoratori frontalieri “fuori fascia”, e quindi coloro che risiedono al di fuori della fascia dei 20 Km dal confine. Per questi soggetti non ci sono cambiamenti rispetto al passato e pertanto continueranno ad avere (i) una tassazione concorrente, (ii) obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi italiana e (iii) la possibilità di recuperare il credito per imposte pagate all’estero ai sensi dell’articolo 165 del TUIR. Unica variazione rispetto al passato è l’innalzamento della franchigia in esenzione d’imposta, che passa da € 7.500 ad € 10.000 (allineata a quella prevista per i “nuovi” frontalieri).
Come sopra detto, il 9 agosto 2024, è entrato in vigore il Decreto-legge Omnibus, che ha introdotto un ulteriore regime di tassazione riservato a specifiche categorie di lavoratori frontalieri.

L’introduzione di questa specifica regolamentazione deriva dal fatto che nell’allegato B della procedura amichevole del 22 dicembre 2023 sono previsti 72 nuovi comuni italiani che non erano invece inseriti negli elenchi predisposti ai fini dell’applicazione dell’accordo del 1974 da parte dei Cantoni di confine (elenchi a cui l’Agenzia delle Entrate faceva riferimento ai fini dell’applicazione della normativa “agevolata” per i frontalieri italiani, che prevede la tassazione esclusiva in Svizzera).


Si era pertanto venuta a creare una sorta di “penalizzazione” subita dai lavoratori residenti in questi 72 nuovi Comuni, penalizzazione derivante dal fatto che tali Comuni sono ora sì presenti nell’allegato B della lista dei Comuni italiani ma non lo erano negli elenchi predisposti dai singoli Cantoni. Per tale motivo, sino alla data del 31/12/2023 tali lavoratori sono stati sempre considerati frontalieri “fuori” fascia 20 Km, con conseguente tassazione concorrente e quindi non esclusiva in Svizzera.

Per superare questa situazione, ai lavoratori residenti nei nuovi Comuni sì è voluto riservare un’imposizione fiscale di fatto allineata a quella dei “vecchi” frontalieri, attraverso l’introduzione di un’imposta sostitutiva.

Si è tenuto in considerazione che (i) i redditi percepiti dai “nuovi” frontalieri sono assoggettati in Svizzera ad una tassazione ridotta all’80% (con successivo obbligo di dichiarazione fiscale in Italia), (ii) i redditi percepiti dai “vecchi” frontalieri sono assoggettati ad una tassazione piena del 100% (con tassazione esclusiva in Svizzera). Ciò premesso, allo scopo di assicurare il medesimo trattamento fiscale (ancorché con modalità differenti), ai “nuovi” frontalieri residenti nei 72 Comuni rispetto ai “vecchi” frontalieri, l’articolo 6 del Decreto “Omnibus” ha introdotto un’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 25% dell’imposta versata in Svizzera sui redditi di lavoro dipendente. Con tale possibilità, il “nuovo” frontaliere residente nei nuovi Comuni, avrà una tassazione di fatto analoga a quella del “vecchio” frontaliere con tassazione esclusiva in Svizzera. L’adozione di questo specifico regime fiscale comporterà in ogni caso l’obbligo di presentare in Italia la dichiarazione dei redditi, con l’impossibilità di beneficiare del credito per le imposte pagate all’estero (avendo pagato in Italia un’imposta sostitutiva).


Per poter adottare questo nuovo regime fiscale (a partire dalle prossime dichiarazioni dei redditi Unico 2025 per l’anno fiscale 2024), è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni:
• il lavoratore deve essere residente in uno dei 72 Comuni elencati nell’allegato 1 del Decreto “Omnibus”;
• il lavoratore deve qualificarsi come frontaliere ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo sottoscritto tra Italia e Svizzera il 23 dicembre 2020 entrato in vigore dal 17 luglio 2023;
• il lavoratore alla data di entrata in vigore dell’accordo (17 luglio 2023) o nel periodo precedente ricompreso fra il 31 dicembre 2018 ed il 17 luglio 2023, doveva essere impiegato in uno dei Cantoni di confine, presso un datore di lavoro residente in Svizzera o una stabile organizzazione o una base fissa nello stesso Paese;
• il reddito di lavoro dipendente deve essere assoggettato a tassazione in Svizzera, in conformità con i criteri previsti dall’articolo 3 dell’accordo (tassazione ridotta all’80%).


L’adozione del nuovo regime fiscale deve essere esercitata da parte del lavoratore frontaliero nella propria dichiarazione annuale dei redditi entro le ordinarie scadenze, e con il relativo versamento dell’imposta sostitutiva.

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